Accesso Civico
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE " - ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 5 e segg. del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
titolo III del vigente Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti e di accesso civico della Scuola.
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
Chiunque ha diritto a richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Scuola e chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Scuola, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’istanza di accesso civico alla SNS:
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
- non richiede motivazione;
- reca le seguenti informazioni:
- generalità del richiedente, indirizzo e recapito telefonico;
- indicazione specifica dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti;
- indicazione delle modalità con cui il richiedente desidera ricevere i dati, le informazioni o i documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- data e firma del richiedente; - può essere trasmessa, utilizzando preferibilmente il modulo (link):
- in formato cartaceo, con sottoscrizione autografa, mediante consegna diretta presso il Servizio archivio, protocollo e posta della Scuola sito in via del Castelletto n. 11, Pisa, nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:30-13:00 e 14:00-16:00;
- in formato digitale, con una delle modalità previste dall’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005; in caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata, l’istanza va inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.sns.it;
- in formato digitale, con allegata la scansione digitale del documento di identità del richiedente, mediante invio per posta elettronica all’indirizzo: protocollo@sns.it; - va presentata:
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola qualora l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- all’unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di interesse, qualora l’istanza riguardi dati e documenti detenuti dalla Scuola ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. - Il rilascio di copia dei dati o dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Scuola per la riproduzione su supporti materiali.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Scuola, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica; entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica; decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione, la Scuola provvede sulla richiesta.
ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO (art. 5bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)
L’accesso civico è negato quando è necessario tutelare uno degli interessi pubblici inerenti a:
a. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b. la sicurezza nazionale;
c. la difesa e le questioni militari;
d. le relazioni internazionali;
e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g. il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è negato quando è necessario tutelare uno dei seguenti interessi privati:
a. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
I limiti suddetti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
ACCESSO PER FINI SCIENTIFICI AI DATI ELEMENTARI (art. 5ter del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)
In riferimento all’accesso per fini scientifici ai dati elementari si rimanda al portale del Sistema statistico nazionale (Sistan).
PROCEDIMENTO
Il procedimento di accesso civico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In particolare:
- in caso di istanza diretta alla pubblicazione sul sito di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si possono verificare le seguenti due ipotesi:
1. la Scuola accoglie l’istanza e pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta e conseguentemente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
2. la Scuola rifiuta l’istanza con provvedimento espresso e motivato e ne dà comunicazione al richiedente; - in caso di istanza diretta ad accedere a dati e documenti detenuti dalla Scuola, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, si possono verificare le seguenti tre ipotesi:
1. la Scuola accoglie l’istanza senza opposizioni da parte dei controinteressati e trasmette tempestivamente al richiedente copia dei dati o documenti richiesti, secondo le modalità indicate dallo stesso nell’istanza;
2. la Scuola accoglie l’istanza nonostante le opposizioni dei controinteressati e adotta provvedimento espresso e motivato e ne dà comunicazione ai controinteressati, successivamente procede a trasmettere al richiedente copia dei dati o documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte dei controinteressati;
3. la Scuola rifiuta l’istanza, la differisce o ne limita l’accesso e adotta provvedimento motivato con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 (cfr. sottostante paragrafo “esclusioni e limiti all’accesso civico”).
ISTANZA DI RIESAME
È ammesso riesame mediante richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, nel termine di 20 giorni, decide con provvedimento motivato. L’istanza di riesame può essere presentata:
- dal richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il suddetto termine di trenta giorni;
- dal controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Sezione relativa al Registro degli accessi come indicato nelle Linee guida A.N.A.C. FOIA (delibera n. 1309/2016) e nella Circolare DFP n. 2/2017.
PERITI Enrico
Dirigente
Segreteria del Direttore e del Segretario Generale
enrico.periti@sns.it
+39 050 509855 - 050 509247 – 050 509215