Altre opportunità/Other opportunities
- Tirocini non curriculari alla Scuola
L'art. 17 bis della Legge regionale 26 luglio 2002 n.32 e sm.i. stabilisce che "La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale". - Tirocini curriculari alla Scuola
Gli studenti di altre università (corsi di laurea, PhD, master) e di istituti formativi autorizzati, che risultino ancora formalmente iscritti, possono chiedere di svolgere tirocini curriculari alla Scuola. Il tirocinio curriculare presuppone l’esistenza di una convenzione tra l’ente proponente e l’ente ospitante (Scuola Normale Superiore).
Responsabile dei procedimenti
Data di inserimento: Venerdì, Maggio 15, 2020 - 17:06 -
Ultima modifica: Martedì, Giugno 1, 2021 - 13:17